Art. 1

Art. 1

In vigore dal 24 gen 2013
La parte A dell’allegato III del regolamento (CE) n. 826/2008 è modificata come segue: 1) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) Anteriormente al 15 settembre gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la campagna di commercializzazione precedente, la produzione definitiva e il consumo interno totali di olio di oliva e delle scorte di fine campagna. Anteriormente al 15 ottobre e al 15 aprile, essi comunicano alla Commissione, per la campagna di commercializzazione in corso, una valutazione della produzione totale di olio di oliva e una valutazione del consumo interno e delle scorte di fine campagna.»; 2) la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) Da settembre a maggio di ciascuna campagna di commercializzazione, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quindicesimo giorno di ciascun mese, una stima mensile dei quantitativi di olio di oliva prodotti dall’inizio della campagna di commercializzazione interessata fino a e alla fine del mese precedente.»
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