Art. 35
Divieti
In vigore dal 21 gen 2013
Divieti
1. Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie:
a)
squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE;
b)
squadro (Squatina squatina) nelle acque UE;
c)
razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X;
d)
razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X;
e)
smeriglio (Lamna nasus) nelle acque UE;
f)
pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII;
g)
manta gigante (Manta birostris) nelle acque UE.
2. Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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