Art. 35 · Divieti

Art. 35

Divieti

In vigore dal 21 gen 2013
Divieti 1.   Alle navi di paesi terzi sono vietati la pesca, la conservazione a bordo, il trasbordo o lo sbarco delle seguenti specie: a) squalo elefante (Cetorhinus maximus) e pescecane (Carcharodon carcharias) nelle acque UE; b) squadro (Squatina squatina) nelle acque UE; c) razza bavosa (Dipturus batis) nelle acque UE della divisione CIEM IIa e delle sottozone CIEM III, IV, VI, VII, VIII, IX e X; d) razza ondulata (Raja undulata) e razza bianca (Raja alba) nelle acque UE delle sottozone CIEM VI, VII, VIII, IX e X; e) smeriglio (Lamna nasus) nelle acque UE; f) pesci violino (Rhinobatidae) nelle acque UE delle sottozone CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XII; g) manta gigante (Manta birostris) nelle acque UE. 2.   Gli esemplari delle specie di cui al paragrafo 1 catturati accidentalmente non devono essere danneggiati e devono essere rapidamente rilasciati.
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