Art. 3
Definizioni
In vigore dal 21 gen 2013
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "nave UE": un peschereccio battente bandiera di uno Stato membro e immatricolato nell’Unione;
b) "nave di un paese terzo": un peschereccio battente bandiera di un paese terzo e immatricolato in tale paese;
c) "acque UE": le acque poste sotto la sovranità o giurisdizione degli Stati membri, ad eccezione delle acque adiacenti ai territori d'oltremare e ai territori elencati nell'allegato II del trattato;
d) "totale ammissibile di catture" (TAC): la quantità di ciascuno stock ittico che può essere prelevata e sbarcata ogni anno;
e) "contingente": la quota del TAC assegnata all'Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;
f) "acque internazionali": le acque non soggette alla sovranità o giurisdizione di un qualsiasi Stato;
g) "apertura di maglia": l’apertura di maglia delle reti da pesca determinata in conformità del regolamento (CE) n. 517/2008 (15).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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