Art. 6
In vigore dal 18 gen 2013
Tenuto conto dell’attuale situazione dell’evoluzione prevedibile dei mercati dello zucchero nell’Unione, la Commissione decide, per ciascuna gara parziale e per ciascun codice NC a otto cifre, di stabilire o meno un tasso minimo di dazi doganali adottando un regolamento di esecuzione conformemente alla procedura di cui all’articolo 195, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Tale regolamento di esecuzione consente inoltre alla Commissione di fissare, ove necessario, un coefficiente di attribuzione applicabile alle offerte presentate al tasso minimo di dazi doganali. In tal caso, la cauzione di cui all’ deve essere svincolata proporzionalmente ai quantitativi attribuiti.
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