Art. 10

Art. 10

In vigore dal 18 gen 2013
Entro e non oltre l’ultimo giorno lavorativo della settimana successiva a quella nel corso della quale il regolamento di esecuzione di cui all’ è pubblicato, le competenti autorità comunicano alla Commissione i quantitativi per i quali i titoli d’importazione sono stati rilasciati a norma del presente regolamento. La comunicazione viene trasmessa elettronicamente in base ai modelli ed alle procedure messi a disposizione degli Stati membri dalla Commissione.
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