Art. 2 · Valore aggiunto

Art. 2

Valore aggiunto

In vigore dal 15 gen 2013
Valore aggiunto Il programma rappresenta il valore aggiunto costituito dalla garanzia che le statistiche europee sono focalizzate sulle informazioni necessarie per concepire, attuare, monitorare e valutare le politiche dell’Unione. Inoltre, esso concorre all’utilizzo efficace delle risorse mediante la promozione di azioni che prestano un contributo fondamentale allo sviluppo, alla produzione e alla diffusione di informazioni statistiche armonizzate, comparabili, attendibili, di facile utilizzo e accessibili, sulla base di norme uniformi e principi comuni enunciati nel Codice delle statistiche europee («codice») adottato dal comitato del sistema statistico europeo (CSSE), in particolare i criteri di qualità di pertinenza, precisione e affidabilità, tempestività e puntualità, accessibilità e chiarezza nonché coerenza e comparabilità.
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