Art. 8 · Registrazione di transazioni

Art. 8

Registrazione di transazioni

In vigore dal 15 gen 2013
Registrazione di transazioni 1.   Ai fini della registrazione a norma dell’, paragrafo 3, i privati si fanno identificare mediante un documento ufficiale di identificazione. 2.   Il registro include almeno le informazioni seguenti: a) il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di identificazione del privato, o il tipo e il numero del suo documento ufficiale di identificazione; b) il nome della sostanza o miscela, compresa la sua concentrazione; c) la quantità della sostanza o miscela; d) l’uso previsto per la sostanza o miscela, dichiarato dal privato; e) la data e il luogo dell’operazione; f) la firma della persona interessata. 3.   Il registro è conservato per cinque anni dalla data della transazione. Durante tale periodo, il registro è messo a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità competenti. 4.   Il registro è conservato su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole ed è disponibile per essere controllato in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3. I dati conservati elettronicamente: a) corrispondono al formato e al contenuto dei corrispondenti documenti cartacei; e b) sono facilmente disponibili in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3.
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