Art. 8
Registrazione di transazioni
In vigore dal 15 gen 2013
Registrazione di transazioni
1. Ai fini della registrazione a norma dell’, paragrafo 3, i privati si fanno identificare mediante un documento ufficiale di identificazione.
2. Il registro include almeno le informazioni seguenti:
a)
il nome, l’indirizzo e, se del caso, il numero di identificazione del privato, o il tipo e il numero del suo documento ufficiale di identificazione;
b)
il nome della sostanza o miscela, compresa la sua concentrazione;
c)
la quantità della sostanza o miscela;
d)
l’uso previsto per la sostanza o miscela, dichiarato dal privato;
e)
la data e il luogo dell’operazione;
f)
la firma della persona interessata.
3. Il registro è conservato per cinque anni dalla data della transazione. Durante tale periodo, il registro è messo a disposizione per un eventuale controllo, su richiesta delle autorità competenti.
4. Il registro è conservato su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole ed è disponibile per essere controllato in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3. I dati conservati elettronicamente:
a)
corrispondono al formato e al contenuto dei corrispondenti documenti cartacei; e
b)
sono facilmente disponibili in qualsiasi momento durante l’intero periodo di cui al paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:98:oj#art-8