Art. 17 · Regimi di registrazione esistenti

Art. 17

Regimi di registrazione esistenti

In vigore dal 15 gen 2013
Regimi di registrazione esistenti Uno Stato membro che il 1o marzo 2013 abbia un regime in base al quale gli operatori economici che mettono a disposizione dei privati uno o più precursori di esplosivi soggetti a restrizioni sono tenuti a registrare le transazioni, può derogare all’, paragrafi 1 o 2, applicando tale regime di registrazione conformemente all’ ad alcune o a tutte le sostanze elencate nell’allegato I. Le disposizioni di cui all’, paragrafi da 4 a 7, si applicano mutatis mutandis.
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