Art. 13 · Clausola di salvaguardia

Art. 13

Clausola di salvaguardia

In vigore dal 15 gen 2013
Clausola di salvaguardia 1.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata negli allegati possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza, o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, o stabilire che la sostanza sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette ai sensi dell’. 2.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell’allegato I possa essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, a un livello di concentrazione inferiore al valore limite previsto nell’allegato I, può sottoporre a ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo un valore limite inferiore di concentrazione. 3.   Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un valore limite di concentrazione al di sopra del quale una sostanza elencata nell’allegato II dovrebbe essere soggetta alle restrizioni che altrimenti si applicherebbero ai precursori di esplosivi soggetti a restrizioni, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di detta sostanza imponendo una concentrazione massima consentita. 4.   Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o vieti sostanze conformemente ai paragrafi 1, 2 o 3 ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, indicandone i motivi. 5.   Alla luce delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 4, la Commissione esamina immediatamente l’opportunità di preparare modifiche agli allegati a norma dell’, paragrafo 1, o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Lo Stato membro interessato, se del caso, modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate agli allegati. 6.   Entro il 2 giugno 2013, gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali esistenti che restringono o vietano la messa a disposizione, la detenzione e l’uso di una sostanza o di qualsiasi miscela o sostanza che la contenga, a motivo della possibilità che sia utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi.
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