Art. 1
In vigore dal 15 gen 2013
L'allegato II del regolamento (UE) n. 692/2011 è così modificato:
1)
il punto 1 è così modificato:
a)
nella parte A, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. [facoltativo] Livello di istruzione» è sostituito da «3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito»;
b)
nella parte B, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. [facoltativo] Livello di istruzione» è sostituito da «3. [facoltativo] Livello di istruzione conseguito»;
c)
nella parte C, punto 3, il testo «Livello di istruzione: basso (ISCED 0, 1 o 2); medio (ISCED 3 o 4); alto (ISCED 5 o 6).» è sostituito da «Livello di istruzione conseguito: al massimo istruzione secondaria di primo grado, istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria), istruzione terziaria.»;
2)
nella sezione 2, la parte A così modificata:
a)
in Variabili, riga 23, il testo «[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione» è sostituito da «[facoltativo] Profilo del visitatore: livello di istruzione conseguito»;
b)
in Categorie da trasmettere, riga 23, il testo «a) Basso (ISCED 0, 1 o 2)»; «b) Medio (ISCED 3 o 4)» e «c) Alto (ISCED 5 o 6)» è sostituito come segue:
«a)
Al massimo istruzione secondaria di primo grado;
b)
Istruzione secondaria di secondo grado e post-secondaria (non terziaria);
c)
Istruzione terziaria»;
3)
la sezione 3 è così modificata:
a)
nella parte A, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. Livello di istruzione» è sostituito da «3. Livello di istruzione conseguito»;
b)
nella parte B, Disaggregazioni sociodemografiche, il testo «3. Livello di istruzione» è sostituito da «3. Livello di istruzione conseguito».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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