Art. 8 · Chiusura delle inchieste e procedimenti senza adozione di misure

Art. 8

Chiusura delle inchieste e procedimenti senza adozione di misure

In vigore dal 15 gen 2013
Chiusura delle inchieste e procedimenti senza adozione di misure 1.   Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, la Commissione adotta una decisione di chiusura dell'inchiesta e del procedimento secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell', la Commissione pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate a cui è pervenuta in merito a tutte le questioni pertinenti di fatto e di diritto.
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