Art. 15 · Meccanismo di stabilizzazione per le banane

Art. 15

Meccanismo di stabilizzazione per le banane

In vigore dal 15 gen 2013
Meccanismo di stabilizzazione per le banane 1.   Alle banane originarie dell'America centrale che rientrano nella rubrica 0803 00 19 della nomenclatura combinata (banane fresche, esclusa frutta del plantano) ed elencate alla categoria «ST» della tabella di soppressione dei dazi, si applica un meccanismo di stabilizzazione fino al 31 dicembre 2019. 2.   Per importazioni di prodotti di cui al paragrafo 1 è fissato uno specifico volume limite annuale delle importazioni, indicato nella tabella all'allegato. L'importazione dei prodotti di cui al paragrafo 1 all'aliquota del dazio doganale preferenziale è subordinata, oltre che all'esibizione del certificato di origine di cui all'allegato II (definizione della nozione di «prodotti originari» e metodi della cooperazione amministrativa) dell'accordo, alla presentazione di un titolo d'esportazione emesso dalle autorità competenti della paese dell'America centrale da cui i prodotti sono esportati. Una volta raggiunto il volume limite per un paese dell'America centrale durante il corrispondente anno civile, la Commissione, secondo la procedura d'urgenza di cui all', paragrafo 4, adotta un atto di esecuzione mediante il quale può sospendere temporaneamente il dazio doganale preferenziale, applicato ai prodotti di origine corrispondente durante lo stesso anno per un periodo di tempo che non è superiore a tre mesi e non si estende al di là della fine dell'anno civile o decidere che tale sospensione non è appropriata. 3.   Nel decidere se debbano essere applicate delle misure a norma del paragrafo 2, la Commissione tiene in considerazione l'impatto delle importazioni in questione sulla situazione del mercato delle banane dell'Unione. Tale esame comprende fattori quali: l'effetto delle importazioni in questione sul livello dei prezzi dell'Unione, lo sviluppo delle importazioni da altre fonti, la stabilità complessiva del mercato dell'Unione. 4.   Se la Commissione decide di sospendere il dazio doganale preferenziale applicabile, essa applica l'aliquota più bassa tra quella di base del dazio doganale e quella NPF in vigore nel momento in cui è presa tale decisione. 5.   Se la Commissione applica le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 4, essa avvia immediatamente consultazioni con il paese o i paesi dell'America centrale interessati per analizzare e valutare la situazione sulla base dei dati di fatto disponibili. 6.   L'applicazione del meccanismo di stabilizzazione per le banane di cui al presente capo non pregiudica l'applicazione delle misure definite al capo I. Tuttavia, le misure adottate a norma delle disposizioni di entrambi i capi non si applicano contemporaneamente. 7.   Le misure di cui ai paragrafi 2 e 4 sono applicabili solo durante il periodo che termina il 31 dicembre 2019.
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