Art. 13 · Relazione

Art. 13

Relazione

In vigore dal 15 gen 2013
Relazione 1.   La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, l'attuazione e il rispetto degli obblighi della parte IV dell'accordo e del presente regolamento. 2.   La relazione comprende informazioni sull'applicazione delle misure provvisorie e definitive, delle misure di vigilanza preventiva e delle misure di vigilanza e di salvaguardia regionale nonché sulla chiusura delle inchieste e sui procedimenti senza adozione di misure. 3.   La relazione comprende informazioni sulle attività dei vari organi responsabili del controllo dell'attuazione dell'accordo, anche con riguardo al rispetto degli obblighi di cui al titolo VIII della parte IV dell'accordo, e sulle attività con i gruppi consultivi della società civile. 4.   La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'evoluzione degli scambi commerciali con i paesi dell'America Centrale e comprende statistiche aggiornate sulle importazioni di banane dai paesi dell'America Centrale. 5.   Il Parlamento europeo può, entro un mese dall'invio della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione ad hoc della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento. 6.   La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla sua presentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
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