Art. 9 · Imposizione di misure di salvaguardia definitive

Art. 9

Imposizione di misure di salvaguardia definitive

In vigore dal 15 gen 2013
Imposizione di misure di salvaguardia definitive 1.   Se dalla constatazione definitiva dei fatti risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all', paragrafo 1, la Commissione invita le autorità della Colombia o del Perù a partecipare a consultazioni conformemente all'articolo 49 dell'accordo. Se entro quarantacinque giorni non si perviene a soluzioni soddisfacenti, la Commissione può adottare una decisione che impone misure definitive di salvaguardia secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 3. 2.   Tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell', la Commissione pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e le considerazioni pertinenti alla decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:19:oj#art-9