Art. 12 · Riservatezza

Art. 12

Riservatezza

In vigore dal 15 gen 2013
Riservatezza 1.   Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento non possono essere usate che per lo scopo per il quale sono state richieste. 2.   Nessuna informazione di carattere riservato e nessuna informazione fornita in via riservata e ricevuta a norma del presente regolamento è divulgata senza il consenso espresso della parte che ha fornito tale informazione. 3.   Ogni richiesta di trattamento riservato indica i motivi per i quali l'informazione è riservata. Tuttavia, se chi ha fornito l'informazione richiede che essa non sia resa pubblica o divulgata, interamente o in forma di riassunto, e tale richiesta è ingiustificata, l'informazione in questione può non essere presa in considerazione. 4.   Un'informazione è comunque considerata riservata se la sua divulgazione può avere conseguenze significativamente negative per il soggetto che l'ha fornita o per la fonte di tale informazione. 5.   I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Tali autorità, tuttavia, tengono conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche alla non divulgazione dei loro segreti d'impresa.
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