Art. 76 · Sanzioni

Art. 76

Sanzioni

In vigore dal 15 gen 2013
Sanzioni 1.   Gli Stati membri stabiliscono le disposizioni in materia di sanzioni applicabili in caso di violazione, da parte degli operatori economici, del presente regolamento e degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma dello stesso. Essi adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro 23 marzo 2015 e notificano immediatamente alla Commissione qualsiasi modifica successiva che le riguardi. 2.   Le violazioni soggette a sanzioni comprendono: a) il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o le procedure di richiamo; b) la falsificazione dei risultati delle prove di omologazione; c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero determinare il richiamo, il rifiuto o il ritiro dell’omologazione; d) l’uso di dispositivi di manipolazione; e) il rifiuto di dare accesso alle informazioni; f) la messa a disposizione sul mercato, da parte degli operatori economici, di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti ad omologazione senza tale omologazione oppure la falsificazione dei documenti o delle marcature a tale scopo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2013:168:oj#art-76