Art. 63 · Designazione dei servizi tecnici

Art. 63

Designazione dei servizi tecnici

In vigore dal 15 gen 2013
Designazione dei servizi tecnici 1.   A seconda della loro sfera di competenza, i servizi tecnici sono designati per una o più delle seguenti categorie di attività: a) categoria A: servizi tecnici che effettuano, presso laboratori propri, le prove previste dal presente regolamento e dagli atti elencati nell’allegato II; b) categoria B: servizi tecnici che effettuano la supervisione di prove previste dal presente regolamento e dagli atti elencati nell’allegato II, qualora tali prove siano eseguite in laboratori del costruttore o di terzi; c) categoria C: servizi tecnici che valutano e verificano a scadenze regolari le procedure seguite dal costruttore per controllare la conformità della produzione; d) categoria D: servizi tecnici che effettuano la supervisione o eseguono prove o ispezioni destinate alla sorveglianza della conformità della produzione. 2.   Un’autorità di omologazione può essere designata quale servizio tecnico in relazione a una o più delle attività di cui al paragrafo 1. 3.   I servizi tecnici di un paese terzo, diversi da quelli designati ai sensi dell’, possono essere notificati ai fini dell’, ma solo se tale accettazione di servizi tecnici è prevista da un accordo bilaterale tra l’Unione e il paese terzo in questione. Ciò non impedisce ad un servizio tecnico istituito ai sensi del diritto nazionale di uno Stato membro conformemente all’, paragrafo 2, di stabilire filiali in paesi terzi, a condizione che le filiali siano direttamente gestite e controllate dal servizio tecnico designato.
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