Art. 56 · Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche indipendenti

Art. 56

Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche indipendenti

In vigore dal 15 gen 2013
Informazioni destinate ai costruttori di componenti o entità tecniche indipendenti 1.   Il costruttore del veicolo fornisce ai costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti tutte le informazioni necessarie all’omologazione UE di componenti o di entità tecniche indipendenti o all’ottenimento di un’autorizzazione ai sensi dell’, compresi eventualmente i disegni di cui agli atti delegati e agli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento. Il costruttore del veicolo può imporre ai costruttori di componenti o di entità tecniche indipendenti una serie di vincoli tesi a proteggere la riservatezza di informazioni che non sono di dominio pubblico, anche per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale. 2.   Il costruttore di componenti o di entità tecniche indipendenti, in quanto titolare di un certificato di omologazione UE contenente, ai sensi dell’, paragrafo 4, restrizioni d’uso o condizioni speciali di montaggio, o entrambe, fornisce al costruttore del veicolo tutte le informazioni dettagliate al riguardo. Qualora un atto delegato adottato a norma del presente regolamento lo preveda, il costruttore di componenti o di entità tecniche indipendenti fornisce, insieme ai componenti o alle entità tecniche indipendenti prodotte, istruzioni sulle restrizioni d’uso o sulle condizioni speciali di montaggio, o su entrambe.
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