Art. 43
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli
In vigore dal 15 gen 2013
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli
Fatti salvi gli , i veicoli per i quali è obbligatoria l’omologazione UE di un veicolo completo o per i quali il costruttore ha ottenuto tale omologazione ai sensi del presente regolamento possono essere messi a disposizione sul mercato, immatricolati o possono entrare in circolazione solo se accompagnati da un certificato di conformità valido rilasciato in conformità dell’.
La messa a disposizione sul mercato o l’entrata in circolazione dei veicoli incompleti è permessa, ma le autorità degli Stati membri responsabili dell’immatricolazione dei veicoli possono rifiutare di consentire l’immatricolazione e l’uso su strada di tali veicoli
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