Art. 42
Omologazione nazionale di piccole serie
In vigore dal 15 gen 2013
Omologazione nazionale di piccole serie
1. Il costruttore può chiedere un’omologazione nazionale di un tipo di veicolo prodotto in piccola serie entro i limiti quantitativi annuali di cui all’allegato III. Tali limiti si applicano alla messa a disposizione sul mercato, all’immatricolazione o all’entrata in circolazione dei veicoli del tipo omologato sul mercato di ogni Stato membro in un anno determinato.
2. Per il tipo di veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono derogare a una o più prescrizioni sostanziali stabilite in uno o più degli atti delegati di cui all’allegato II, purché stabiliscano pertinenti prescrizioni alternative.
Per «prescrizioni alternative» si intendono disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell’ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto in uno o più degli atti delegati di cui all’allegato II.
Per il tipo di veicoli di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono derogare a una o più disposizioni amministrative del presente regolamento o degli atti di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.
Uno Stato membro deroga alle disposizioni di cui al presente paragrafo solo se ha fondati motivi per farlo.
3. Ai fini dell’omologazione nazionale di veicoli a norma del presente articolo, sono accettati sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti omologati in conformità degli atti elencati nell’allegato II.
4. Il certificato di omologazione per i veicoli omologati a norma del presente articolo è redatto in conformità con il modello di cui all’, paragrafo 2, ma non reca l’intestazione «Certificato di omologazione UE di veicolo» e indica il contenuto delle deroghe concesse a norma del paragrafo 2. I certificati di omologazione sono numerati in conformità col sistema armonizzato di cui all’, paragrafo 4.
5. Il certificato di omologazione specifica la natura delle deroghe concesse a norma del paragrafo 2, primo e terzo comma.
6. La validità dell’omologazione nazionale di piccole serie è limitata al territorio dello Stato membro la cui l’autorità di omologazione ha rilasciato l’omologazione.
7. Tuttavia, su richiesta del costruttore, una copia del certificato di omologazione e i suoi allegati sono inviati per posta raccomandata o per posta elettronica alle autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore.
8. Entro tre mesi dal ricevimento della richiesta di cui al paragrafo 7, le autorità di omologazione degli Stati membri indicati dal costruttore decidono se accettare l’omologazione. Essi comunicano formalmente la loro decisione all’autorità di omologazione che ha concesso l’omologazione nazionale per piccole serie.
9. Le autorità di omologazione degli Stati membri accettano l’omologazione nazionale a meno che non abbiano fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
10. Su richiesta di chi desideri immettere sul mercato o immatricolare un veicolo con omologazione nazionale per piccole serie in un altro Stato membro, l’autorità di omologazione che ha rilasciato l’omologazione nazionale per piccole serie fornisce all’autorità nazionale dell’altro Stato membro copia del certificato di omologazione e del fascicolo di omologazione. Si applicano i paragrafi 8 e 9.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2013:168:oj#art-42