Art. 41 · Successivi adeguamenti degli atti delegati e di esecuzione

Art. 41

Successivi adeguamenti degli atti delegati e di esecuzione

In vigore dal 15 gen 2013
Successivi adeguamenti degli atti delegati e di esecuzione 1.   Se autorizza una deroga ai sensi dell’, la Commissione prende immediatamente le misure necessarie per adeguare agli sviluppi tecnologici i pertinenti atti delegati o di esecuzione. Se la deroga ai sensi dell’ riguarda un regolamento UNECE, la Commissione propone di modificare il pertinente regolamento UNECE seguendo la procedura applicabile in base all’accordo del 1958 riveduto. 2.   Una volta modificati i pertinenti atti, è soppressa ogni restrizione nella decisione della Commissione che autorizza la deroga. Se non sono stati presi i provvedimenti necessari per adeguare gli atti delegati o di esecuzione, la Commissione può autorizzare, su richiesta dello Stato membro che ha rilasciato l’omologazione, mediante una decisione sotto forma di atto di esecuzione adottato secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2, lo Stato membro a prorogare l’omologazione.
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