Art. 39 · Targa regolamentare con opportuna marcatura dei veicoli e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche indipendenti

Art. 39

Targa regolamentare con opportuna marcatura dei veicoli e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche indipendenti

In vigore dal 15 gen 2013
Targa regolamentare con opportuna marcatura dei veicoli e marchio di omologazione di componenti o entità tecniche indipendenti 1.   Il costruttore di un veicolo appone su ogni veicolo prodotto in conformità al tipo omologato una targa regolamentare con l’opportuna marcatura prevista dal pertinente atto di esecuzione adottato a norma del paragrafo 3. 2.   Il costruttore di un componente o di un’entità tecnica indipendente, indipendentemente dal fatto che faccia parte di un sistema, appone il marchio di omologazione prescritto dal pertinente atto di esecuzione adottato a norma del presente regolamento o del pertinente regolamento UNECE a ciascun componente o ciascuna entità tecnica indipendente fabbricati in conformità del tipo omologato. Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone almeno il nome o il marchio commerciale del costruttore, il numero del tipo o un numero di identificazione. 3.   La targa regolamentare e il marchio di omologazione UE si conformano al modello stabilito dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
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