Art. 38 · Certificato di conformità

Art. 38

Certificato di conformità

In vigore dal 15 gen 2013
Certificato di conformità 1.   Il costruttore, in quanto titolare di un’omologazione di un veicolo, rilascia un certificato di conformità in formato cartaceo che accompagna ogni veicolo, completo, incompleto o completato, fabbricato in conformità al tipo di veicolo omologato. Tale certificato è rilasciato gratuitamente all’acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore. Per un periodo di dieci anni dalla data di produzione del veicolo, il costruttore del veicolo rilascia, su richiesta del proprietario del veicolo, un duplicato del certificato di conformità a fronte di un corrispettivo non superiore al costo del rilascio. Sul recto di ogni duplicato del certificato è chiaramente visibile il termine «duplicato». 2.   Il costruttore usa il modello del certificato di conformità adottato dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Il certificato di conformità è concepito in modo da evitare la falsificazione. A tal fine, gli atti di esecuzione prevedono che la carta utilizzata per il certificato sia protetta da varie caratteristiche di stampa di sicurezza. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. 3.   Il certificato di conformità è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dell’Unione. Ogni Stato membro può chiedere che il certificato di conformità sia tradotto nella propria o nelle proprie lingue ufficiali. 4.   La persona o le persone autorizzate a firmare i certificati di conformità fanno parte dell’organizzazione del costruttore e sono debitamente autorizzate dalla direzione a impegnare pienamente la responsabilità giuridica del costruttore per quanto riguarda la progettazione e la costruzione o la conformità della produzione del veicolo. 5.   Il certificato di conformità deve essere compilato in ogni sua parte e non deve contenere restrizioni nell’uso del veicolo che non siano previste nel presente regolamento o in uno degli atti delegati adottati a norma dello stesso. 6.   Se si tratta di un veicolo incompleto o completato, il costruttore indica nel certificato di conformità solo gli elementi aggiunti o modificati nella fase dell’omologazione che è in corso e allega eventualmente al certificato tutti i certificati di conformità rilasciati nel corso delle fasi precedenti. 7.   Il certificato di conformità per i veicoli omologati a norma dell’, paragrafo 2, reca nell’intestazione la frase «Per veicoli completi/completati, omologati a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (omologazione provvisoria)». 8.   Il certificato di conformità previsto negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 reca nell’intestazione, per i veicoli omologati a norma dell’, la frase «Per veicoli completi/completati omologati in piccole serie» e, accanto, l’anno di fabbricazione seguito da un numero sequenziale compreso tra 1 e il limite indicato nella tabella di cui all’allegato III, che, per ciascun anno di fabbricazione, identifichi la posizione del veicolo in seno alla produzione prevista per tale anno. 9.   Fatto salvo il paragrafo 1, il costruttore può trasmettere per via elettronica il certificato di conformità all’autorità di immatricolazione di qualsiasi Stato membro.
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