Art. 32 · Prove prescritte per l’omologazione UE

Art. 32

Prove prescritte per l’omologazione UE

In vigore dal 15 gen 2013
Prove prescritte per l’omologazione UE 1.   La conformità alle prescrizioni tecniche contenute nel presente regolamento e negli atti elencati nell’allegato II è dimostrata attraverso prove adeguate, eseguite da servizi tecnici designati. Le procedure di prova di cui al primo comma e gli equipaggiamenti e gli strumenti specifici prescritti per eseguire le prove sono definiti negli atti pertinenti elencati nell’allegato II. Il formato dei verbali di prova rispetta le prescrizioni generali stabilite dalla Commissione mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. 2.   Per eseguire le prove necessarie, il costruttore mette a disposizione dell’autorità di omologazione il numero di veicoli, di componenti o di entità tecniche indipendenti richiesto dagli atti pertinenti elencati nell’allegato II. 3.   Le prove prescritte sono eseguite su veicoli, componenti ed entità tecniche indipendenti rappresentativi del tipo da omologare. Tuttavia, il costruttore può selezionare, d’accordo con l’autorità di omologazione, un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che, pur non essendo rappresentativi del tipo da omologare, combinino alcune delle caratteristiche più sfavorevoli con riguardo al livello di prestazione richiesto. Per agevolare le decisioni durante il processo di selezione si possono usare metodi di prova virtuali. 4.   Previo accordo dell’autorità di omologazione e su richiesta del costruttore, si possono usare metodi di prova virtuali in alternativa ai metodi di prova di cui al paragrafo 1 rispetto alle prescrizioni stabilite dagli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. 5.   I metodi di prova virtuali devono soddisfare le condizioni specificate negli atti delegati adottati a norma del paragrafo 6. 6.   Per garantire che i risultati ottenuti con le prove virtuali siano altrettanto significativi di quelli ottenuti con le prove fisiche, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni passibili di essere sottoposte a prove virtuali e alle condizioni in cui devono essere effettuate le prove virtuali. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione prende come base le pertinenti prescrizioni e procedure di cui all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE.
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