Art. 24 · Ulteriori prescrizioni ambientali relative alle emissioni di gas serra, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica e all’autonomia elettrica

Art. 24

Ulteriori prescrizioni ambientali relative alle emissioni di gas serra, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica e all’autonomia elettrica

In vigore dal 15 gen 2013
Ulteriori prescrizioni ambientali relative alle emissioni di gas serra, al consumo di carburante, al consumo di energia elettrica e all’autonomia elettrica 1.   Il costruttore determina le emissioni di biossido di carbonio (CO2) mediante il ciclo di prova in laboratorio delle emissioni e le dichiara all’autorità di omologazione. Il consumo di carburante e/o di energia elettrica nonché l’autonomia elettrica sono calcolati in base ai risultati delle prove di omologazione in laboratorio delle emissioni o misurati, alla presenza del servizio tecnico, e dichiarati all’autorità di omologazione. 2.   Il risultato della misurazione di CO2, il consumo di carburante calcolato o misurato, il consumo di energia elettrica e l’autonomia elettrica sono inclusi nella documentazione informativa come indicato dall’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 4, e le informazioni in proposito sono altresì riportate nel certificato di conformità. Oltre all’indicazione sul certificato di conformità, il costruttore garantisce che i dati relativi all’emissione di CO2, al consumo di carburante e di energia elettrica nonché all’autonomia elettrica siano forniti all’acquirente del veicolo al momento dell’acquisto di un veicolo nuovo in un formato considerato appropriato. 3.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni procedurali relative alle prove di tipo VII per quanto concerne i metodi di misurazione e di calcolo delle emissioni di CO2, del consumo di carburante e di energia elettrica nonché dell’autonomia elettrica.
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