Art. 22
Prescrizioni in materia di sicurezza funzionale dei veicoli
In vigore dal 15 gen 2013
Prescrizioni in materia di sicurezza funzionale dei veicoli
1. I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e per gli altri utenti della strada.
2. Il costruttore garantisce una sicurezza funzionale che resista lungo tutto il normale ciclo di vita del veicolo, purché utilizzato normalmente e sottoposto agli interventi di manutenzione raccomandati dal costruttore. Il costruttore inserisce nella documentazione informativa una dichiarazione con cui conferma che la resistenza dei sistemi, delle parti e degli equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza funzionale è garantita da apposite prove e dalle buone prassi ingegneristiche seguite.
3. I costruttori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano conformi alle pertinenti prescrizioni di cui agli allegati II e VIII e adempiano alle procedure di prova e alle prescrizioni relative alle prestazioni stabilite in un atto delegato adottato a norma del paragrafo 5.
4. I componenti di veicoli non sono soggetti alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (27), se la questione dei rischi di natura elettrica è disciplinata negli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del presente regolamento.
5. Al fine di garantire il raggiungimento di un elevato livello di sicurezza funzionale, la Commissione adotta atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni specifiche relative alla sicurezza funzionale dei veicoli elencate nell’allegato II, parte B, e, se del caso, fa riferimento alle prescrizioni supplementari di sicurezza funzionale di cui all’allegato VIII. I primi atti delegati in tal senso sono adottati entro il 31 dicembre 2014.
6. In una seconda fase, entro il 31 dicembre 2020, la Commissione adotta un atto delegato conformemente all’ per armonizzare le prescrizioni e le prove atti a garantire l’integrità della struttura del veicolo durante il normale ciclo di vita di cui all’allegato II, parte B17.
7. La Commissione può adottare atti di esecuzione per definire un modello di dichiarazione del costruttore. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
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