Art. 20 · Misure applicabili ai costruttori riguardanti le modifiche del gruppo propulsore dei veicoli

Art. 20

Misure applicabili ai costruttori riguardanti le modifiche del gruppo propulsore dei veicoli

In vigore dal 15 gen 2013
Misure applicabili ai costruttori riguardanti le modifiche del gruppo propulsore dei veicoli 1.   I costruttori dotano i veicoli della categoria L, ad eccezione di quelli delle sottocategorie L3e-A3 e L4e-A3, di apposite caratteristiche atte a impedire la manipolazione del gruppo propulsore del veicolo, mediante una serie di prescrizioni e specifiche tecniche volte a: a) impedire le modifiche che potrebbero pregiudicare la sicurezza, in particolare l’aumento delle prestazioni del veicolo mediante la manipolazione del gruppo propulsore in modo da aumentare la coppia e/o potenza massima e/o la velocità massima per costruzione del veicolo debitamente stabilite nel corso della procedura di omologazione seguita dal costruttore del veicolo; e/o b) evitare danni all’ambiente. 2.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all’ riguardo alle prescrizioni specifiche relative alle misure di cui al paragrafo 1, anche per favorire la conformità al paragrafo 4. I primi atti delegati a tal fine sono adottati entro il 31 dicembre 2014. 3.   In seguito a una modifica del gruppo propulsore, il veicolo deve conformarsi alle prescrizioni tecniche della categoria o sottocategoria del veicolo iniziale o, se applicabile, alle prescrizioni della categoria e sottocategoria nuove in vigore quando il veicolo originale è stato immesso sul mercato, immatricolato o è entrato in circolazione, incluse le ultime modifiche a tali prescrizioni. I costruttori che progettano il gruppo propulsore di un determinato tipo di veicolo in maniera tale da consentire modifiche dello stesso in grado di renderlo non conforme al tipo approvato, ma corrispondente a un’ulteriore variante o versione, inseriscono nella domanda le pertinenti informazioni relative alle singole varianti o versioni così ottenute, ognuna delle quali è espressamente omologata. Per i veicoli che, una volta modificati, rientrano in una nuova categoria o sottocategoria è presentata una nuova domanda di omologazione. 4.   Fatto salvo il paragrafo 1, al fine di evitare modifiche o adattamenti dalle ripercussioni negative sulla sicurezza funzionale o la compatibilità ambientale del veicolo, i costruttori si adoperano, mediante l’utilizzo delle migliori prassi ingegneristiche, per evitare che simili modifiche o adattamenti siano tecnicamente possibili, a meno che le modifiche o gli adattamenti in questione non siano esplicitamente dichiarati all’interno della documentazione informativa e come tali rientrino nell’omologazione.
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