Art. 15
Obblighi dei distributori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
In vigore dal 15 gen 2013
Obblighi dei distributori in relazione ai prodotti non conformi o che presentano un grave rischio
1. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento non mettono a disposizione sul mercato, immatricolano o fanno entrare in circolazione il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente fino a quando non siano stati resi conformi.
2. I distributori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente che hanno messo a disposizione sul mercato, immatricolato o della cui entrata in circolazione sono responsabili non siano conformi al presente regolamento ne informano il costruttore o il suo rappresentante per garantire che siano adottate le misure correttive necessarie per rendere conforme tale veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente o, se del caso, a richiamarli, conformemente all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 1.
3. Qualora il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento comportino un grave rischio, i distributori informano immediatamente il costruttore, l’importatore e le autorità di omologazione e di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui li hanno messi a disposizione sul mercato. Il distributore li informa altresì di ogni azione intrapresa e fornisce, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e alle eventuali misure correttive adottate dal costruttore.
4. A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale, i distributori garantiscono che il costruttore fornisca all’autorità nazionale le informazioni di cui all’, paragrafo 4, o che l’importatore le fornisca le informazioni di cui all’, paragrafo 3. Essi cooperano con l’autorità, su richiesta di quest’ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall’entità tecnica indipendente, dalla parte o dall’equipaggiamento che hanno messo a disposizione sul mercato.
Storico versioni
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