Art. 12
Obblighi degli importatori
In vigore dal 15 gen 2013
Obblighi degli importatori
1. Gli importatori immettono sul mercato solo veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti conformi che abbiano ottenuto l’omologazione UE o soddisfino le prescrizioni per l’omologazione nazionale ovvero parti o equipaggiamenti interamente soggetti alla disciplina del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Prima di immettere sul mercato un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente omologati, gli importatori si accertano che esista un fascicolo di omologazione conforme all’, paragrafo 10, e che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente siano contrassegnati dal marchio di omologazione prescritto e conformi all’, paragrafo 8. Per i veicoli, gli importatori verificano che essi siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto.
3. Gli importatori che ritengono o hanno motivo di ritenere che un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento non siano conformi alle prescrizioni del presente regolamento, in particolare all’omologazione per tipo, non immettono sul mercato, non consentono l’entrata in circolazione né immatricolano il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente fino a quando non siano stati resi conformi. Inoltre, qualora ritengano o abbiano motivo di ritenere che il veicolo, il sistema, il componente, l’entità tecnica indipendente, la parte o l’equipaggiamento presentino un rischio, ne informano il costruttore e le autorità di vigilanza del mercato. Per i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti omologati, essi informano altresì l’autorità di omologazione che ha concesso l’omologazione.
4. Gli importatori appongono sul veicolo, sul sistema, sul componente, sull’entità tecnica indipendente, sulla parte o sull’equipaggiamento il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio commerciale registrato e l’indirizzo al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento del sistema, del componente, dell’entità tecnica indipendente, della parte o dell’equipaggiamento.
5. Gli importatori garantiscono che il veicolo, il sistema, il componente o l’entità tecnica indipendente siano accompagnati da istruzioni e informazioni, conformemente all’, nella lingua ufficiale o nelle lingue ufficiali degli Stati membri interessati.
6. Gli importatori garantiscono che, fintantoché un veicolo, un sistema, un componente o un’entità tecnica indipendente sono sotto la loro responsabilità, le condizioni di stoccaggio o di trasporto non pregiudichino la conformità alle prescrizioni del presente regolamento.
7. Ove ritenuto opportuno alla luce dei gravi rischi presentati da un veicolo, un sistema, un componente, un’entità tecnica indipendente, una parte o un equipaggiamento, gli importatori, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, effettuano un’indagine e, se del caso, tengono un registro dei reclami e dei richiami di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o equipaggiamenti e tengono informati i distributori in merito a tale monitoraggio.
Storico versioni
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