Art. 4 · Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti

Art. 4

Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti

In vigore dal 7 gen 2013
Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti Gli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni: a) lo stabilimento di moltiplicazione deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all’allegato II dall’autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità; b) il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità; c) il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione devono figurare su un elenco di stabilimenti di moltiplicazione compilato dalla Commissione; d) qualora le condizioni di cui all’allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione deve essere immediatamente revocato o sospeso dall’autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione.
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