Art. 4
Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti
In vigore dal 7 gen 2013
Stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti
Gli stabilimenti di moltiplicazione riconosciuti devono soddisfare le seguenti condizioni:
a)
lo stabilimento di moltiplicazione deve essere riconosciuto conforme alle condizioni di cui all’allegato II dall’autorità competente ed essere titolare di un numero di riconoscimento attribuito dalla medesima autorità;
b)
il numero di riconoscimento deve essere stato comunicato alla Commissione da tale autorità;
c)
il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione devono figurare su un elenco di stabilimenti di moltiplicazione compilato dalla Commissione;
d)
qualora le condizioni di cui all’allegato II non siano più rispettate, il riconoscimento dello stabilimento di moltiplicazione deve essere immediatamente revocato o sospeso dall’autorità competente e immediata comunicazione in tal senso deve essere data alla Commissione.
Storico versioni
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