Art. 2
Deroghe al regolamento (CE) n. 1120/2009
In vigore dal 21 dic 2012
Deroghe al regolamento (CE) n. 1120/2009
1. In deroga al primo comma dell’articolo 50, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione, il Portogallo informa la Commissione entro [il quinto giorno lavorativo successivo alla data di pubblicazione nella GU, data da inserire a cura dell’Ufficio delle pubblicazioni] in merito alla misura di sostegno specifico che intende applicare a norma dell’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), conformemente all’ del presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1120/2009, la soglia di cui all’articolo 27, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1974/2006 non si applica per il 2012 con riguardo al sostegno di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettera a), punto v), del regolamento (CE) n. 73/2009 per le razze bovine «Alentejana» e «Mertolenga», le razze ovine «Serra de Estrela» e «Churros» e la razza caprina «Serrana».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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