Art. 21 · Entrata in vigore e applicabilità

Art. 21

Entrata in vigore e applicabilità

In vigore dal 20 dic 2012
Entrata in vigore e applicabilità Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso cessa di applicarsi alla data della conclusione della migrazione di cui all’, paragrafo 3, terzo comma. Se tale data non può essere rispettata a causa di difficoltà tecniche irrisolte connesse al processo di migrazione, esso cesso di applicarsi alla data stabilita dal Consiglio, deliberando conformemente all’articolo 55, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1987/2006.
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