Art. 17
Procedura di comitato
In vigore dal 20 dic 2012
Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 51 del regolamento (CE) n. 1987/2006 («comitato»). Il comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’ del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
Storico versioni
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