Art. 1
In vigore dal 20 dic 2012
L’articolo 1 bis del regolamento (UE) n. 359/2011 è così modificato:
1)
il comma esistente diventa paragrafo 1;
2)
è aggiunto il seguente paragrafo:
«2. In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato II possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di attrezzature che possono essere utilizzate per la repressione interna, elencate nell’allegato III, purché siano destinate esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione o dei suoi Stati membri in Iran, oppure la prestazione di assistenza tecnica o servizi di intermediazione o alla fornitura di finanziamenti o di assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1, lettere b) e c) in relazione a tali attrezzature.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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