Art. 99 · Obbligo di separazione

Art. 99

Obbligo di separazione

In vigore dal 19 dic 2012
Obbligo di separazione 1.   Laddove le funzioni di custodia sono state delegate totalmente o in parte, il depositario assicura che il terzo cui esse sono delegate a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE operi nel rispetto dell’obbligo di separazione previsto dalla medesima disposizione, lettera d), punto iii), verificando che esso: a) tenga i necessari registri e conti che gli permettono di distinguere, immediatamente e in qualsiasi momento, le attività dei FIA clienti del depositario dalle attività proprie, da quelle degli altri clienti, da quelle tenute dal depositario per proprio conto e da quelle tenute per clienti del depositario diversi dai FIA; b) tenga i registri e i conti secondo modalità che ne garantiscono l’esattezza, in particolare la corrispondenza con le attività tenute in custodia per conto dei clienti del depositario; c) effettui riconciliazioni periodiche tra i suoi conti e registri interni e quelli del terzo cui ha delegato funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, terzo comma, della direttiva 2011/61/UE; d) introduca idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti a essi legati, in seguito a abuso degli strumenti finanziari, frode, cattiva gestione, errori contabili o negligenza; e) laddove il terzo è uno dei soggetti di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE, sottoposto ad una regolamentazione ed una vigilanza prudenziali efficaci che hanno lo stesso effetto del diritto dell’Unione e che sono effettivamente applicate, il depositario prende le necessarie misure per assicurare che il contante del FIA sia tenuto su uno o più conti in conformità dell’, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE. 2.   Laddove il depositario ha delegato le funzioni di custodia ad un terzo a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE, il monitoraggio dell’adempimento degli obblighi di separazione da parte del terzo assicura che gli strumenti finanziari di proprietà dei clienti del depositario siano tutelati dall’insolvenza del terzo. Se, in forza della normativa applicabile, fra cui, in particolare, la normativa in materia di proprietà o di fallimento, gli obblighi di cui al paragrafo 1 si rivelano insufficienti a conseguire detto obiettivo, il depositario vaglia le disposizioni supplementari da adottare per minimizzare il rischio di perdite e per mantenere un livello di tutela adeguato. 3.   I paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis qualora il terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE decida di delegare a sua volta le funzioni di custodia, totalmente o in parte, ad un altro terzo in conformità del paragrafo 11, terzo comma, dello stesso articolo.
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