Art. 97 · Funzioni relative alla distribuzione dei redditi del FIA

Art. 97

Funzioni relative alla distribuzione dei redditi del FIA

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative alla distribuzione dei redditi del FIA 1.   Per assicurare la conformità all’, paragrafo 9, lettera e), della direttiva 2011/61/UE, il depositario: a) accerta che, una volta dichiarato dal GEFIA, il reddito netto calcolato riceva una destinazione conforme al regolamento e ai documenti costitutivi del FIA e alla legislazione nazionale applicabile; b) assicurano che siano adottate misure appropriate qualora i revisori del FIA abbiano espresso riserve sul bilancio d’esercizio. Il FIA, o il GEFIA che opera per suo conto, comunica al depositario tutte le informazioni circa le riserve espresse sul bilancio; c) verifica la completezza e accuratezza dei pagamenti di dividendi, una volta dichiarati dal GEFIA, ed eventualmente della commissione di gestione. 2.   Il depositario che ritiene che il reddito non sia stato calcolato a norma del diritto applicabile ovvero del regolamento o dei documenti costitutivi del FIA ne informa il GEFIA e/o il FIA e si accerta che siano adottate tempestivamente misure correttive nel miglior interesse degli investitori del FIA.
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