Art. 96
Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni
In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative al regolamento tempestivo delle operazioni
1. Per assicurare la conformità all’, paragrafo 9, lettera d), della direttiva 2011/61/UE, il depositario predispone una procedura atta a rilevare le situazioni in cui il controvalore collegato a operazioni riguardanti attività del FIA, o del GEFIA che opera per conto del FIA, non è rimesso al FIA nei termini d’uso, ne informa il GEFIA e, se la situazione non è sanata, chiede alla controparte la restituzione degli strumenti finanziari, laddove possibile.
2. Per le operazioni effettuate al di fuori dei mercati regolamentati, i termini d’uso sono valutati in funzione delle condizioni che corredano le operazioni (contratti derivati OTC oppure investimenti in attività immobiliari o in società non quotate).
Storico versioni
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