Art. 92 · Funzioni di sorveglianza — obblighi generali

Art. 92

Funzioni di sorveglianza — obblighi generali

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni di sorveglianza — obblighi generali 1.   All’atto della nomina il depositario valuta i rischi insiti nella natura, scala e complessità della strategia del FIA e dell’organizzazione del GEFIA al fine di definire le procedure di sorveglianza adeguate al FIA e alle attività in cui investe, che sono poi attuate e applicate. Tali procedure sono aggiornate a cadenza periodica. 2.   Nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza a norma dell’, paragrafo 9, della direttiva 2011/61/UE, il depositario effettua controlli ex post e verifiche dei processi e delle procedure di competenza del GEFIA, del FIA o del terzo nominato. Assicura in ogni circostanza che viga una procedura adeguata di verifica e riconciliazione, la quale sia attuata e applicata, nonché frequentemente riesaminata. Il GEFIA assicura che il depositario riceva tutte le istruzioni concernenti le attività e le operazioni del FIA in modo da poter procedere alla propria procedura di verifica o riconciliazione. 3.   Per affrontare le situazioni in cui, nell’esercizio delle funzioni di sorveglianza, sono individuate potenziali irregolarità, il depositario predispone una procedura chiara e completa di attivazione di livelli successivi di intervento, le cui modalità particolareggiate sono messe a disposizione, a richiesta, delle autorità competenti del GEFIA. 4.   Il GEFIA trasmette al depositario, al momento dell’assunzione delle funzioni e successivamente su base continuativa, tutte le informazioni pertinenti di cui quest’ultimo necessita per assolvere gli obblighi a norma dell’, paragrafo 9, della direttiva 2011/61/UE, comprese le informazioni che deve ricevere da terzi. Il GEFIA assicura in particolare che il depositario, per accertarsi dell’adeguatezza e della pertinenza delle procedure predisposte, possa accedere ai libri contabili ed effettuare visite sul posto, sia nei locali del GEFIA sia in quelli dei prestatori di servizi nominati dal FIA o dal GEFIA, quali amministratori o valutatori esterni, e/o possa controllare le relazioni e i documenti inerenti a certificazioni esterne riconosciute, effettuate da revisori indipendenti qualificati o da altri esperti.
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