Art. 89 · Funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite

Art. 89

Funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni di custodia limitatamente alle attività custodite 1.   Al fine di assolvere gli obblighi stabiliti nell’, paragrafo 8, lettera a), della direttiva 2011/61/UE per quanto riguarda gli strumenti finanziari da tenere in custodia, il depositario provvede almeno a quanto segue: a) registrazione adeguata degli strumenti finanziari in conformità all’, paragrafo 8, lettera a), punto ii), della direttiva 2011/61/UE; b) conservazione delle registrazioni e mantenimento dei conti separati secondo modalità che ne garantiscano l’esattezza e in particolare la corrispondenza con gli strumenti finanziari e il contante detenuti per conto dei FIA; c) riconciliazioni periodiche tra i conti e registri interni del depositario e quelli del terzo cui sono delegate funzioni di custodia a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE; d) esercizio della dovuta cura riguardo agli strumenti finanziari tenuti in custodia, al fine di assicurare un livello elevato di tutela degli investitori; e) valutazione e monitoraggio di tutti i rischi di custodia pertinenti nell’intera catena di custodia e comunicazione al GEFIA degli eventuali rischi significativi individuati; f) introduzione di idonee modalità organizzative volte a minimizzare il rischio di perdita o di diminuzione degli strumenti finanziari, o dei diritti ad essi collegati, in seguito a frode, cattiva gestione, errori di registrazione o negligenza; g) verifica del diritto di proprietà del FIA, o del GEFIA che opera per suo conto, sulle attività in questione. 2.   Il depositario che ha delegato le funzioni di custodia ad un terzo a norma dell’, paragrafo 11, della direttiva 2011/61/UE resta vincolato agli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e). Assicura altresì che il terzo assolva gli obblighi di cui al paragrafo 1, lettere da b) a g), e l’obbligo di separazione previsto all’. 3.   Il depositario adempie le funzioni di custodia di cui ai paragrafi 1 e 2 considerando le attività sottostanti detenute dalle strutture finanziarie e/o giuridiche controllate direttamente o indirettamente dal FIA o dal GEFIA che opera per conto del FIA. L’obbligo di cui al primo comma non si applica ai fondi di fondi o alle strutture master-feeder nei casi in cui i fondi sottostanti dispongono di un depositario che ne custodisce le attività.
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