Art. 88
Strumenti finanziari da tenere in custodia
In vigore dal 19 dic 2012
Strumenti finanziari da tenere in custodia
1. Gli strumenti finanziari di proprietà del FIA, o del GEFIA che opera per suo conto, che non possono essere fisicamente consegnati al depositario sono inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
si tratta di valori mobiliari, compresi quelli che incorporano strumenti derivati di cui all’, paragrafo 3, ultimo comma, della direttiva 2009/65/CE e all’ della direttiva 2007/16/CE della Commissione (11), di strumenti del mercato monetario o di quote di organismi di investimento collettivo;
b)
si tratta di strumenti che possono essere registrati o tenuti su un conto a nome, direttamente o indirettamente, del depositario.
2. Non sono tenuti in custodia gli strumenti finanziari che, a norma del diritto nazionale applicabile, sono registrati soltanto a nome direttamente del FIA presso l’emittente stesso o il suo agente, quale il conservatore o l’agente di trasferimento.
3. Gli strumenti finanziari di proprietà del FIA, o del GEFIA che opera per suo conto, che possono essere fisicamente consegnati al depositario sono sempre inclusi nel novero delle funzioni di custodia del depositario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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