Art. 87 · Funzioni relative alle sottoscrizioni

Art. 87

Funzioni relative alle sottoscrizioni

In vigore dal 19 dic 2012
Funzioni relative alle sottoscrizioni Il GEFIA assicura che il depositario sia informato dei pagamenti effettuati dagli investitori, o per loro conto, all’atto della sottoscrizione delle quote o azioni del FIA, alla chiusura di ciascuna giornata nella quale il GEFIA, il FIA o la parte che opera per suo conto, quale un agente di trasferimento, riceve tali pagamenti oppure un ordine dall’investitore. Il GEFIA assicura che il depositario riceva tutte le altre informazioni pertinenti di cui necessita per garantire, in conformità dell’, paragrafo 7, della direttiva 2011/61/UE, che i pagamenti siano quindi registrati in conti in contante aperti a nome del FIA, a nome del GEFIA che opera per conto del FIA o a nome del depositario.
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