Art. 84 · Criteri di valutazione della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili al depositario di un paese terzo

Art. 84

Criteri di valutazione della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili al depositario di un paese terzo

In vigore dal 19 dic 2012
Criteri di valutazione della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili al depositario di un paese terzo Ai fini dell’, paragrafo 6, lettera b), della direttiva 2011/61/UE, la valutazione dell’efficacia della regolamentazione e della vigilanza prudenziali applicabili al depositario di un paese terzo per verificare che abbia lo stesso effetto di quella prevista dal diritto dell’Unione e che sia effettivamente applicata si basa sui criteri seguenti: a) il depositario è soggetto all’autorizzazione e alla vigilanza costante di un’autorità competente pubblica che dispone di risorse adeguate per l’assolvimento dei suoi compiti; b) il diritto del paese terzo prevede per l’autorizzazione dei depositari criteri che hanno lo stesso effetto di quelli previsti nell’Unione per l’accesso all’attività di ente creditizio o di impresa di investimento; c) i requisiti patrimoniali imposti al depositario nel paese terzo hanno lo stesso effetto di quelli applicabili nell’Unione, in funzione del fatto che il depositario abbia la stessa natura di un ente creditizio o di un’impresa di investimento dell’Unione; d) le condizioni di esercizio applicabili al depositario nel paese terzo hanno lo stesso effetto di quelle stabilite nell’Unione per gli enti creditizi o le imprese di investimento, in funzione della natura del depositario; e) gli obblighi che il diritto del paese terzo impone circa l’esercizio delle funzioni specifiche di depositario di FIA hanno lo stesso effetto di quelli previsti nell’, paragrafi da 7 a 15, della direttiva 2011/61/UE, nelle relative misure di esecuzione e nella pertinente normativa nazionale; f) la normativa del paese terzo prevede l’applicazione di misure sufficientemente dissuasive qualora il depositario violi gli obblighi e le condizioni di cui alle lettere da a) ad e).
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