Art. 8
Metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione del FIA
In vigore dal 19 dic 2012
Metodo degli impegni per il calcolo dell’esposizione del FIA
1. L’esposizione del FIA calcolata conformemente al metodo degli impegni è la somma dei valori assoluti di tutte le posizioni valutate conformemente all’ della direttiva 2011/61/UE e ai relativi atti delegati, fatto salvo il rispetto dei criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.
2. Per il calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo degli impegni, il GEFIA:
a)
converte ciascuna posizione in strumenti derivati nella posizione equivalente nelle attività sottostanti usando i metodi di conversione di cui all’ e all’allegato II, punti da 4 a 9 e 14;
b)
effettua le pertinenti operazioni di compensazione e di copertura;
c)
calcola l’esposizione creata tramite il reinvestimento dei prestiti laddove tale reinvestimento aumenti l’esposizione del FIA ai sensi dell’allegato I, punti 1 e 2;
d)
include nel calcolo altre operazioni conformemente all’allegato I, punto 3 e punti da 10 a 13.
3. Ai fini del calcolo dell’esposizione del FIA conformemente al metodo degli impegni:
a)
le operazioni di compensazione includono le combinazioni di operazioni su strumenti derivati o posizioni in titoli che si riferiscono alla stessa attività sottostante, indipendentemente, nel caso degli strumenti derivati, dalla loro data di scadenza, laddove tali operazioni siano concluse con l’unica finalità di eliminare i rischi connessi alle posizioni assunte tramite gli altri strumenti derivati o posizioni in titoli;
b)
le operazioni di copertura includono le combinazioni di operazioni su strumenti derivati o posizioni in titoli che non si riferiscono necessariamente alla stessa attività sottostante, laddove tali operazioni siano concluse con l’unica finalità di compensare i rischi connessi alle posizioni assunte tramite gli altri strumenti derivati o posizioni in titoli.
4. In deroga al paragrafo 2, uno strumento derivato non è convertito in una posizione equivalente nell’attività sottostante se soddisfa tutti i requisiti seguenti:
a)
scambia il rendimento di attività finanziarie detenute nel portafoglio del FIA con il rendimento di altre attività finanziarie di riferimento;
b)
compensa totalmente i rischi delle attività scambiate detenute nel portafoglio del FIA in modo tale che il rendimento del FIA non dipenda dal rendimento delle attività scambiate;
c)
non include né caratteristiche opzionali aggiuntive, né clausole di leva finanziaria, né altri rischi aggiuntivi rispetto alla detenzione diretta delle attività finanziarie di riferimento.
5. In deroga al paragrafo 2, uno strumento derivato non è convertito in una posizione equivalente nell’attività sottostante in sede di calcolo dell’esposizione conformemente al metodo degli impegni se soddisfa entrambe le condizioni seguenti:
a)
la detenzione combinata da parte del FIA di uno strumento derivato relativo ad un’attività finanziaria e di contante investito in mezzi equivalenti ai sensi dell’, lettera a), è equivalente alla detenzione di una posizione lunga in quella data attività finanziaria;
b)
lo strumento derivato non provoca alcun incremento dell’esposizione, della leva finanziaria o del rischio.
6. Le operazioni di copertura sono prese in considerazione in sede di calcolo dell’esposizione del FIA solo se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
le posizioni inerenti alla relazione di copertura non mirano a produrre un rendimento e i rischi generali e specifici sono compensati;
b)
vi è una riduzione verificabile del rischio di mercato a livello del FIA;
c)
gli eventuali rischi generali e specifici connessi agli strumenti derivati sono compensati;
d)
le operazioni di copertura si riferiscono alla stessa classe di attività;
e)
le operazioni di copertura sono efficienti in mercati sotto stress.
7. Fatto salvo il paragrafo 6, gli strumenti derivati utilizzati a fini di copertura valutaria che non determinano alcun incremento dell’esposizione, della leva finanziaria o di altri rischi non sono inclusi nel calcolo.
8. Il GEFIA compensa le posizioni nei seguenti casi:
a)
tra strumenti derivati, a condizione che si riferiscano alla stessa attività sottostante, anche se la data di scadenza degli strumenti derivati è diversa;
b)
tra uno strumento derivato la cui attività sottostante è un valore mobiliare, uno strumento del mercato monetario o quote di un organismo di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punti da 1 a 3 della direttiva 2004/39/CE, e la corrispondente attività sottostante.
9. Il GEFIA che gestisce FIA che, conformemente alla loro politica di investimento fondamentale, investono principalmente in strumenti derivati su tassi di interesse applica regole specifiche di compensazione in base alla durata finanziaria per tenere conto della correlazione tra i segmenti di scadenza della curva dei tassi di interesse di cui all’.
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