Art. 79 · Vigilanza efficace

Art. 79

Vigilanza efficace

In vigore dal 19 dic 2012
Vigilanza efficace La delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace del GEFIA quando: a) il GEFIA, i suoi revisori e le autorità competenti non hanno un accesso effettivo ai dati connessi alle funzioni delegate e ai locali commerciali del delegato o quando le autorità competenti non sono in grado di esercitare tali diritti di accesso; b) il delegato non collabora con le autorità competenti del GEFIA in relazione alle funzioni delegate; c) il GEFIA non mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di controllare che le funzioni delegate siano esercitate nel rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61/UE e dalle sue misure di esecuzione.
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