Art. 79
Vigilanza efficace
In vigore dal 19 dic 2012
Vigilanza efficace
La delega è considerata tale da rendere impossibile una vigilanza efficace del GEFIA quando:
a)
il GEFIA, i suoi revisori e le autorità competenti non hanno un accesso effettivo ai dati connessi alle funzioni delegate e ai locali commerciali del delegato o quando le autorità competenti non sono in grado di esercitare tali diritti di accesso;
b)
il delegato non collabora con le autorità competenti del GEFIA in relazione alle funzioni delegate;
c)
il GEFIA non mette a disposizione delle autorità competenti, su richiesta, tutte le informazioni necessarie per consentire loro di controllare che le funzioni delegate siano esercitate nel rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2011/61/UE e dalle sue misure di esecuzione.
Storico versioni
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