Art. 76 · Ragioni obiettive per la delega

Art. 76

Ragioni obiettive per la delega

In vigore dal 19 dic 2012
Ragioni obiettive per la delega 1.   Il GEFIA fornisce alle autorità competenti una descrizione, spiegazione e dimostrazione dettagliata delle ragioni obiettive della delega. Per valutare se l’intera struttura della delega sia basata su ragioni obiettive ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, sono presi in considerazione i seguenti criteri: a) ottimizzazione delle funzioni e dei processi di impresa; b) risparmi di costi; c) conoscenze del delegato relative all’amministrazione o a mercati o investimenti specifici; d) accesso del delegato a capacità di trading mondiali. 2.   Su richiesta delle autorità competenti, il GEFIA fornisce maggiori informazioni e presenta i documenti attestanti che l’intera struttura della delega è basata su ragioni obiettive.
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