Art. 74
Frequenza di valutazione delle attività detenute da FIA di tipo aperto
In vigore dal 19 dic 2012
Frequenza di valutazione delle attività detenute da FIA di tipo aperto
1. La valutazione degli strumenti finanziari detenuti dai FIA di tipo aperto ha luogo ogni volta che il valore patrimoniale netto per quota o azione è calcolato a norma dell’, paragrafo 1.
2. La valutazione delle altre attività detenute dai FIA di tipo aperto ha luogo almeno una volta all’anno e ogni volta sia dimostrato che l’ultimo valore determinato non è più corretto o appropriato.
Storico versioni
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