Art. 73 · Garanzie professionali

Art. 73

Garanzie professionali

In vigore dal 19 dic 2012
Garanzie professionali 1.   I valutatori esterni forniscono su richiesta garanzie professionali a dimostrazione della loro capacità di esercitare la funzione di valutazione. I valutatori esterni forniscono le garanzie professionali in forma scritta. 2.   Le garanzie professionali attestano che il valutatore esterno è qualificato e in grado di esercitare una valutazione corretta e indipendente e dimostrano quanto meno che: a) dispone di personale e risorse tecniche sufficienti; b) è dotato di procedure adeguate a salvaguardia di una valutazione corretta e indipendente; c) conosce e comprende adeguatamente la strategia di investimento del FIA e le attività che è chiamato a valutare; d) possiede onorabilità ed esperienze sufficienti in materia di valutazione. 3.   Quando il valutatore esterno è soggetto all’obbligo di registrazione professionale presso l’autorità competente o un’altra entità dello Stato in cui è stabilito, la garanzia professionale contiene il nome di tale autorità o entità, compresi i relativi dati di contatto. La garanzia professionale indica chiaramente le disposizioni legislative o regolamentari o le regole di condotta professionale cui il valutatore esterno è soggetto.
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