Art. 73
Garanzie professionali
In vigore dal 19 dic 2012
Garanzie professionali
1. I valutatori esterni forniscono su richiesta garanzie professionali a dimostrazione della loro capacità di esercitare la funzione di valutazione. I valutatori esterni forniscono le garanzie professionali in forma scritta.
2. Le garanzie professionali attestano che il valutatore esterno è qualificato e in grado di esercitare una valutazione corretta e indipendente e dimostrano quanto meno che:
a)
dispone di personale e risorse tecniche sufficienti;
b)
è dotato di procedure adeguate a salvaguardia di una valutazione corretta e indipendente;
c)
conosce e comprende adeguatamente la strategia di investimento del FIA e le attività che è chiamato a valutare;
d)
possiede onorabilità ed esperienze sufficienti in materia di valutazione.
3. Quando il valutatore esterno è soggetto all’obbligo di registrazione professionale presso l’autorità competente o un’altra entità dello Stato in cui è stabilito, la garanzia professionale contiene il nome di tale autorità o entità, compresi i relativi dati di contatto. La garanzia professionale indica chiaramente le disposizioni legislative o regolamentari o le regole di condotta professionale cui il valutatore esterno è soggetto.
Storico versioni
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