Art. 71
Riesame dei valori individuali delle attività
In vigore dal 19 dic 2012
Riesame dei valori individuali delle attività
1. Il GEFIA assicura che tutte le attività detenute dal FIA siano valutate correttamente e adeguatamente. Il GEFIA documenta per tipo di attività in che modo è valutata l’adeguatezza e la correttezza dei singoli valori. Il GEFIA è in grado di dimostrare costantemente che i portafogli dei FIA da esso gestiti sono valutati in modo appropriato.
2. Le politiche e procedure di valutazione prevedono un processo di riesame dei singoli valori delle attività qualora esista un rischio significativo di valutazione inappropriata, ad esempio nei seguenti casi:
a)
la valutazione è basata su prezzi provenienti da un’unica controparte o un unico intermediario;
b)
la valutazione è basata su prezzi di borsa illiquidi;
c)
la valutazione è influenzata da parti collegate al GEFIA;
d)
la valutazione è influenzata da altri soggetti che possono avere un interesse finanziario nei risultati del FIA;
e)
la valutazione è basata su prezzi forniti dalla controparte che è all’origine dello strumento, in particolare quando tale controparte finanzia altresì la posizione del FIA nello strumento;
f)
la valutazione è influenzata da uno o più individui all’interno del GEFIA.
3. Le politiche e procedure di valutazione prevedono il processo di riesame, incluso controlli sufficienti e appropriati sulla ragionevolezza dei singoli valori. La ragionevolezza è valutata in termini di esistenza di un grado appropriato di obiettività. Tali controlli includono almeno le seguenti operazioni:
a)
verificare i valori tramite il raffronto dei prezzi forniti dalle controparti e nel tempo;
b)
convalidare i valori tramite il raffronto tra i prezzi di realizzo e i valori contabili recenti;
c)
considerare la reputazione, la costanza nel tempo e la qualità della fonte di valutazione;
d)
raffrontare con i valori generati da un terzo;
e)
esaminare e documentare le esenzioni;
f)
illustrare e ricercare eventuali differenze che sembrano insolite o variano in funzione del parametro di valutazione stabilito per il tipo di attività;
g)
fare un test alla ricerca di prezzi fermi e parametri impliciti;
h)
raffrontare con i prezzi delle eventuali attività collegate o delle loro coperture;
i)
riesaminare gli input utilizzati per la determinazione dei prezzi in base ad un modello, in particolare quelli rispetto ai quali il prezzo del modello presenta una sensibilità significativa.
4. Le politiche e procedure di valutazione includono misure appropriate di attivazione di livelli successivi di intervento per far fronte alle differenze o ad altri problemi nella valutazione delle attività.
Storico versioni
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