Art. 65 · Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

Art. 65

Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso

In vigore dal 19 dic 2012
Registrazione degli ordini di sottoscrizione e di rimborso 1.   Il GEFIA adotta tutte le misure ragionevoli per assicurare che gli ordini ricevuti di sottoscrizione e, ove rilevante, di rimborso di FIA siano registrati senza indebito ritardo dopo il ricevimento. 2.   La registrazione include informazioni sui seguenti elementi: a) il FIA in questione; b) la persona che impartisce o trasmette l’ordine; c) la persona che riceve l’ordine; d) la data e l’ora dell’ordine; e) le condizioni e gli strumenti di pagamento; f) il tipo di ordine; g) la data di esecuzione dell’ordine; h) il numero di quote o azioni o gli importi equivalenti sottoscritti o rimborsati; i) il prezzo di sottoscrizione o, ove rilevante, di rimborso di ogni quota o azione o, ove rilevante, l’importo di capitale impegnato e pagato; j) il valore di sottoscrizione o di rimborso complessivo delle quote o azioni; k) il valore lordo dell’ordine, ivi comprese le commissioni di sottoscrizione, o l’importo netto dedotte le spese di rimborso. Le informazioni di cui alle lettere i), j) e k) sono registrate non appena disponibili.
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