Art. 64 · Registrazione delle operazioni di portafoglio

Art. 64

Registrazione delle operazioni di portafoglio

In vigore dal 19 dic 2012
Registrazione delle operazioni di portafoglio 1.   Il GEFIA effettua senza indugio, per ogni operazione di portafoglio relativa a FIA da esso gestiti, la registrazione di informazioni sufficienti per ricostruire i dettagli dell’ordine e dell’operazione eseguita o dell’accordo. 2.   Per quanto riguarda le operazioni di portafoglio realizzate in una sede di esecuzione, la registrazione di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti: a) il nome o altro elemento di designazione del FIA e della persona che agisce per conto del FIA; b) l’attività; c) ove rilevante, il quantitativo; d) la tipologia dell’ordine o dell’operazione; e) il prezzo; f) per gli ordini, la data e l’ora esatta della trasmissione dell’ordine e il nome o altro elemento di designazione della persona a cui l’ordine è stato trasmesso o, per le operazioni, la data e l’ora esatta della decisione di negoziazione e dell’esecuzione dell’operazione; g) ove applicabile, il nome della persona che ha trasmesso l’ordine o eseguito l’operazione; h) ove applicabile, le ragioni della revoca dell’ordine; i) per le operazioni eseguite, l’identificativo della controparte e della sede di esecuzione. 3.   Per quanto riguarda le operazioni di portafoglio realizzate dal FIA al di fuori di una sede di esecuzione, la registrazione di cui al paragrafo 1 include le informazioni seguenti: a) il nome o altro elemento di designazione del FIA; b) la documentazione giuridica e di altro tipo che costituisce la base dell’operazione di portafoglio, in particolare l’accordo cui è stata data esecuzione; c) il prezzo. 4.   Ai fini dei paragrafi 2 e 3, per sede di esecuzione si intende un internalizzatore sistematico ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 7, della direttiva 2004/39/CE, un mercato regolamentato ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 14, della predetta direttiva, un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 15, della predetta direttiva, un market maker ai sensi dell’, paragrafo 1, punto 8, della predetta direttiva o altro fornitore di liquidità o un soggetto che svolga in un paese terzo una funzione simile a quelle eseguite da uno qualsiasi dei predetti soggetti.
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